Un momento di difficoltà economica o di ritardo degli incassi a volte può mandare il conto corrente in rosso. La maggior parte delle volte, la banca invia una comunicazione al correntista con cui lo invita a ripristinare la provvista.
Qualora il cliente non provvedesse a saldare tempestivamente il debito, l’istituto di credito può effettuare una segnalazione alla Centrale Rischi per un semplice sconfinamento del conto corrente o il ritardo di un pagamento?
La Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza n.°23453 del 26 Ottobre 2020 – cassazione Civile, Sez.I., nella quale ribadisce che il determinarsi di situazioni correlate ad un’oggettiva difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, le quali sono sì sintomo di un rischio contingente, ma sostanzialmente generico e quindi non idoneo a giustificare una segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.
La comunicazione dell’istituto di credito all’autorità di vigilanza può scattare soltanto di fronte a un’oggettiva incapacità finanziaria del cliente.
Si deve quindi trattare di una via di mezzo tra la semplice difficoltà economica del momento, facilmente superabile (che, come tale, non deve essere oggetto di segnalazione) e l’insolvenza vera e propria che fa scattare la dichiarazione di fallimento.