Pignorare i conti bancari dei debitori su tutto il territorio europeo, ora si può.
Decreto Legislativo di adeguamento a Regolamento Ue n. 655/2014 sul Recupero Crediti in tutto il territorio europeo.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.
La normativa integra gli attuali procedimenti nazionali dando la possibilità ad aziende e privati di rintracciare e pignorare i conti bancari dei debitori su tutto il territorio europeo.
Il decreto legislativo introduce uno strumento giuridico (vincolante e applicabile direttamente) che consente, in casi transnazionali, di procedere senza preavviso al sequestro di somme possedute dal debitore e depositate presso i conti correnti detenuti in altri Stati Ue.
Il pignoramento dei conti bancari viene applicato esclusivamente a crediti civili e commerciali.
La normativa esclude la liceità di procedere per crediti fiscali, doganali e amministrativi; diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio; testamenti e successioni; crediti da procedure concorsuali.
Vengono escluse anche alcune categorie di conti correnti specificatamente protette.
Il procedimento è esperibile sia prima dell’avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento
L’autorità giudiziaria competente per l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo va generalmente individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa.
In ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l’autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore.
Per controbilanciare l’assenza di un’audizione preventiva del debitore sono previsti i seguenti meccanismi di salvaguardia: varie forme di impugnazione, possibilità di opporsi all’ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia, possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni e introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.
Per procedere con il pignoramento, il creditore deve richiedere al presidente del Tribunale di competenza l’autorizzazione ad effettuare ricerche presso l’Anagrafe dei Conti.
Una volta rintracciato il c/c cercato è possibile procedere con il pignoramento.
Il creditore che non dispone di tali informazioni può, in determinate condizioni, richiedere all’autorità giudiziaria di ottenerle dalle autorità preposte nello stato membro dell’esecuzione.
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