Crediti inesigibili: la sentenza della Cassazione n.27344 del 26 Settembre 2023
Il contenzioso tra la società e l’Agenzia delle Entrate, sfociato nella decisione della Suprema Corte n. 27344 del 26 settembre 2023, si concentra su un punto chiave della tassazione delle imprese: la deduzione delle perdite su crediti dal reddito imponibile.
La sentenza fornisce una fondamentale direttiva in merito al recupero e alla deduzione delle perdite derivanti da crediti non esigibili, e questo al fine di evitare potenziali conflitti tra imprenditore e fisco.
Il contenzioso tra la società e l’Agenzia delle Entrate, che ha portato alla decisione della Suprema Corte n. 27344 del 26 settembre 2023, si concentra su un punto chiave della tassazione delle imprese: la deduzione delle perdite su crediti dal reddito imponibile.
Il fatto: La vertenza nasce da una decisione IVA adottata nel 2008, con la quale l’Agenzia delle entrate ha richiesto ad una Società 232.500 euro di reddito non dichiarato, contestando la detrazione di minusvalenza di 648.236,82 euro.
La controversia si è concentrata principalmente sul diritto della società alla detrazione delle perdite su crediti.
La società ha sostenuto che queste vendite erano necessarie perché la continuazione delle operazioni di sconto delle banche non era possibile a causa dell’insolvenza dei debitori.
I giudici di primo grado hanno inizialmente accolto questa interpretazione, ma l’Agenzia delle Entrate l’ha poi contestata.
La parte decisiva della decisione della Suprema Corte rinvia all’interpretazione degli articoli 101 del TUIR e 2697 del Codice Civile.
Art. 2697 Codice Civile: Onere della prova: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.“
L’Agenzia delle Entrate contestava che i riporti delle perdite su crediti effettuati dalla società non erano sufficienti a giustificare la detrazione delle perdite.
L’Agenzia ha precisato che, per qualificarsi come detrazione, le perdite su crediti inesigibili devono essere comprovate da fatti concreti che ne dimostrino l’effettiva inesigibilità.
Il dibattito si è quindi spostato sull’interpretazione di “parti certe e precise” e sulla necessità di prove concrete per dimostrare l’irrevocabilità dei crediti attribuiti.
Inoltre, è stata sollevata la questione della natura e della reale importanza delle azioni intraprese dal punto di vista della detrazione fiscale.
La sentenza recita: “in tema di redditi d’impresa, la cessione di un credito pro soluto a un prezzo inferiore all’effettivo valore dello stesso costituisce una perdita su crediti, la quale, in presenza del requisito dell’inerenza, è deducibile, ai sensi dell’art. 101, comma 5 TUIR soltanto a condizione che risulti da elementi certi e precisi ovvero che il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale.
Peraltro, l’automatica deducibilità opera soltanto in quest’ultimo caso, stanti le garanzie derivanti dalle procedure concorsuali sul piano della certezza dell’insolvibilità e dell’entità delle perdite, mentre in tutti gli altri casi è richiesta la prova dell’effettiva riduzione di valore del credito, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, e dunque della oggettiva definitività della perdita, della quale è onerato il contribuente;In tema di imposte sui redditi, l’art. 66 (attuale 101), comma 3, TUIR prevedendo che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente, anche in relazione alle cessioni pro soluto, l’onere di allegare e documentare gli elementi de quibus, che non possono tautologicamente esaurirsi nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto, ma devono riguardare le ragioni che hanno consigliato l’operazione ed il conseguente recupero solo parziale, dovendosi escludere, al di fuori dell’ipotesi del debitore assoggettato a procedure concorsuali, l’esistenza di qualsiasi automatismo di deducibilità delle perdite.”