Il Codice della Crisi d’Impresa ingenera nel nome una sorta di confusione in quanto le sue norme si rivolgono alle aziende “sane” come attività di prevenzione contro i rischi di default.
Per questo motivo  molte aziende non ritengono che la normativa possa riguardarle in quanto non presentano (a torto o a ragione) situazioni di crisi finanziaria.
In verità tutte le società dal 16 marzo 2019 e tutte le imprese individuali dal 15 luglio 2022 devono obbligatoriamente applicare una serie di procedure per prevenire la crisi d’impresa (“assetti organizzativi” per le società, “misure idonee” per le ditte individuali)(vedi articolo Italia Oggi).
Tali procedure, previste dal d.lgs 14/2019, prevedono:

  • l’analisi dell’andamento economico-finanziario;
  • il controllo di gestione attraverso la realizzazione di piani d’impresa secondo quanto previsto dalla normativa;
  • la tenuta del budget di tesoreria (calcolo dei flussi di cassa a 12 mesi).

Tali assetti e misure devono essere attuate soprattutto dalle imprese «sane», in quanto la finalità della legge risiede nella prevenzione degli squilibri economico-finanziari.
Tutto ciò comporta:

  • più conformità alle norme
  • minori rischi per l’amministratore delle aziende

Senza un adeguato assetto organizzativo, l’attività svolta dall’impresa collettiva è da considerarsi illecita al pari di una attività condotta con patrimonio netto negativo (fatto salve le esenzioni di legge), esponendo gli stessi amministratori alla responsabilità risarcitoria.
Significativa, in tal senso, la sentenza Tribunale Cagliari 19.01.2022 sezione specializzata per le imprese.
Di particolare interesse quanto evidenziato dai giudici di merito: “una volta manifestatasi la crisi, sfuma la gravità dell’adozione di adeguati assetti e viene in massimo rilievo, invece, la mancata adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per fronteggiarla”.
In altre parole, conclude il Collegio, la violazione dell’obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative.”
Significative anche le sentenze del Tribunale di Roma 6 aprile 2020 e Tribunale di Milano 3 dicembre 2019.
Come tutte le norme destinate a impattare significativamente nelle imprese, ci vorrà un certo lasso di tempo per comprendere l’assoluta necessità di adeguarsi e mettersi in regola.
Uno dei momenti in cui le aziende dovranno confrontarsi con il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa, sarà in sede di concessione o rinnovo dei fidi in quanto le Banche saranno tenute ad accertarsi dell’adozione delle procedure degli assetti organizzativi.
La mancata adozione delle procedure di cui sopra potranno comportare la sospensione o la revoca degli affidamenti.
Adeguarsi per tempo utile è pertanto una priorità assoluta.
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