La Commissione Europea ha presentato il 12 settembre 2023 una proposta (2023/0523 COD) per la regolamentazione dei rapporti commerciali tra privati e con la Pubblica Amministrazione.
Il ritardo nel pagamento è inadempimento: Il debitore ha il dovere di adempiere puntualmente al saldo del dovuto, e l’inadempimento determina una responsabilità per il debitore, il quale sarà tenuto a risarcire il danno arrecato.
Queste sono le conclusioni della Commissione che conseguono ad una consultazione in tema di ritardi nei pagamenti e di pratiche commerciali sleali, che hanno evidenziato la necessità di una revisione della Direttiva 2011/7UE (Late Payment Directive) in quanto la stessa non prevede sufficienti misure preventive e adeguati deterrenti contro i ritardati pagamenti vista l’insufficienza delle azioni di contrasto esercitabili dai creditori.
Il pagamento delle prestazioni (delle vendite), avvengono spesso tramite accordi di rateazione o di saldo differiti nel tempo: il creditore concede al debitore un termine per il pagamento della fattura (credito commerciale) dopo la fornitura del bene o la prestazione del servizio concordato nel contratto.
I ritardi nei pagamenti rispetto ai termini contrattualmente pattuiti o il termine stabilito dalla legge interessano le imprese di tutti i settori e in tutti gli Stati membri, colpendo gravemente e in misura sproporzionata, le PMI.
La causa profonda dei ritardi di pagamento risiede nelle asimmetrie nel potere contrattuale tra un cliente di grandi dimensioni (parte debitrice) e un fornitore più piccolo (parte creditrice).
Conseguenza di questa differenza di forza contrattuale è che spesso i fornitori debbano sottostare a condizioni economiche e termini di pagamento non equi.
Per la parte debitrice il ritardo del pagamento rappresenta una sorta di finanziamento gratuito, ma che ha un costo per il creditore.
Il Regolamento
Il regolamento che andrà a sostituire l’attuale direttiva sui ritardi di pagamento, presenta numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di affrontare l’aspetto transfrontaliero dei ritardi di pagamento.
Con un regolamento gli aspetti chiave, come il termine massimo per i pagamenti e le procedure di verifica, il tasso d’interesse di mora e l’importo del risarcimento forfettario, saranno gli stessi in tutta l’UE e direttamente applicabili.
La proposta di regolamento prevede che il risarcimento forfettario sia dovuto per ogni fattura e non per contratto, come stabilito nella pronuncia pregiudiziale nella causa C-585/20 del 20 ottobre 2022.
La proposta di regolamento riprende inoltre la sentenza del 28 gennaio 2020 nella causa C-122/18 secondo cui l’obbligo imposto dalla direttiva agli Stati membri riguarda il rispetto effettivo, da parte delle loro pubbliche amministrazioni, dei termini di pagamento da essa previsti.
Infine, chiarisce la data in cui gli interessi di mora cessano di maturare, secondo la pronuncia pregiudiziale nella causa C/256/15 del 15 dicembre 2016.
La valutazione d’impatto ha analizzato diverse opzioni strategiche per il conseguimento di tre obiettivi specifici:
Nell’ambito del primo obiettivo, “prevenire il verificarsi dei ritardi di pagamento“, le misure strategiche individuate (OS1) si incentrano sulla fase di negoziazione di una transazione commerciale perché i ritardi di pagamento sono spesso il risultato di termini di pagamento contrattuali indebiti o iniqui; sono state valutate diverse opzioni per il termine massimo di pagamento nelle transazioni B2B, tra cui la durata massima della procedura di verifica per accertare la conformità dei beni o dei servizi agli obblighi contrattuali:
- Nell’ambito del secondo obiettivo “facilitare la puntualità dei pagamenti“, le misure strategiche individuate (OS2) mirano a contrastare i ritardi di pagamento garantendo l’applicazione delle norme in materia di pagamenti e il rispetto dei termini di pagamento, rendendo obbligatorio il pagamento degli interessi e del risarcimento e rivedendo l’importo del risarcimento forfettario. Sono state valutate anche le opzioni relative all’applicazione della legge e alle sinergie con le procedure degli appalti pubblici.
- Per il terzo obiettivo “rafforzare i meccanismi di ricorso, assicurare condizioni di pagamento eque e responsabilizzare le imprese“, le misure strategiche individuate (OS3) si incentrano sull’equità e sulla disponibilità di meccanismi di ricorso efficaci Il pacchetto prescelto:
- Termini di pagamento uniformi di 30 giorni per tutte le transazioni commerciali tra Imprese e le transazioni commerciali tra Imprese e Pubblica Autorità. Lo stesso termine di pagamento trova applicazione anche alle forniture di prodotti agricoli e alimentari non deperibili.
- Eliminazione del periodo di pagamento massimo di 60 giorni per le autorità sanitarie e pubbliche che svolgono attività economiche.
- Riconoscimento “automatico” al ricorrere di determinate condizioni, degli interessi di mora per il ritardato pagamento; di un compenso forfettario di € 50,00 (non più 40) per singola fattura, per le spese di recupero crediti, salvo il maggior danno.
La Commissione evidenzia che le misure sono state pensate per le PMI, ma ne beneficeranno le Imprese di tutte le dimensioni considerato che la limitazione del termine di pagamento e delle procedure di verifiche renderanno più prevedibili i flussi di cassa con ridistribuzione in modo equo degli oneri finanziari e maggiore facilità di accesso al credito.