Tasso Interesse legale 2025

A partire dal1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale scende al 2%.
A stabilire questa diminuzione per il 2025 è il Decreto del MEF del 10.12.2024 pubblicato sulla GU n. 294 del 16.12.2024,  che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 codice civile.
Il MEF, con proprio decreto può modificare annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.Questo aspetto è molto importante nell’attività di recupero crediti in quanto la maggior parte delle transazioni commerciali non prevedono l’applicazione di interessi convenzionali in caso di ritardo nei pagamenti.

Di seguito l’andamento del tasso d’interesse legale degli ultimi anni:
nel 2025 pari allo 2,00%
nel 2024 pari allo 2,50%
nel 2023 pari allo 5,00%
nel 2022 pari allo 1,25%
nel 2021 pari allo 0,01%
nel 2020 pari allo 0,05%
nel 2019 pari allo 0,80%
nel 2018 pari allo 0,30%
nel 2017 pari allo 0,10%
nel 2016 pari allo 0,20%
nel 2015 pari allo 0,50%

Tasso interessi di mora

Per quanto concerne gli interessi di mora, il Ministero delle Finanze alla data del 8 gennaio 2025 non ha ancora pubblicato l’eventuale aggiornamento.
Per le date successive al 31/12/2024 l’applicazione utilizzerà temporaneamente l’ ultimo tasso pubblicato dal Ministero, e pertanto fino a nuove comunicazioni si utilizzeràil saggio di interesse precedente nella misura dell’8,0%, oltre al tasso BCE di riferimento del 4,25% per un totale del 12,25%.
Gli interessi moratori sono dovuti per il ritardato pagamento (la mora) di un’obbligazione pecuniaria e sono dovuti dal debitore anche se non pattuiti.
La loro funzione è risarcitoria, giacché risarciscono il creditore per aver ricevuto il dovuto dopo la scadenza.
Gli interessi superiori a quelli legali devono essere determinati per iscritto.
Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, così come nell’ipotesi in cui si promuove il procedimento arbitrale.
La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento.
Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.